Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che, oltre al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento, richieda l’autorizzazione paesaggistica.
L’amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la regione ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia). La necessità dell’autorizzazione viene verificata caso per caso, anche con riferimento alla tipologia dell’intervento.
Alcuni interventi, definiti “di lieve entità”, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
L’Autorizzazione Paesaggistica può essere:
- Semplificata (Allegato B del DPR 31/17)
- Ordinaria (Art. 146 DEL D.Lgs 42/04)
- Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (Art. 167 D.Lgs 42/04)
NB: Tale autorizzazione non costituisce titolo edilizio.