A chi è rivolto
Descrizione
L'AUA è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 59/2013.
L’AUA è adottata dall'Autorità competente (Provincia) e rilasciata dal SUAP, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del Regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati.
L’AUA è un provvedimento autorizzativo unico, che sostituisce e comprende fino a 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali e che deve essere richiesto ogniqualvolta gli impianti produttivi siano assoggettati, ai sensi delle vigenti norme di settore, al rilascio, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Autorizzazione agli scarichi (Capo II del Tit. IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006);
- Comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006);
- Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in materia di impatto acustico (articolo 8 l. 447/95);
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
- Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (214 e segg. D.Lgs. n. 152/2006).
Come fare
La domanda di AUA è presentata dal gestore dell’impianto/attività al SUAP del Comune esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste dall'articolo 5 dell'Allegato al D.P.R. n. 160/2010.
In particolare, il modello regionale di istanza AUA, obbligatorio con i relativi allegati, dovrà essere in formato PDF/A, con l’apposizione della firma digitale nei formati legalmente riconosciuti CAdES (estensione pdf.p7m) o PAdES (pdf-embedded).
Per le pratiche inviate a mezzo PEC, la collezione di file che compongono la pratica è raggruppata in un unico file compresso, secondo il formato "ZIP".
L’istanza di AUA, predisposta sul modello approvato dalla Regione Campania, sottoscritta dal gestore, deve essere essere firmata digitalmente e presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 160/2010.
Requisito indispensabile è la trasmissione, al SUAP, dell’istanza unitamente a tutta la documentazione dei Soggetti Competenti che intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall’AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore.
Ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 160/2010 e del D.Lgs. 59/13, le AUA dovranno essere presentate al SUAP esclusivamente in modalità telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollosuap@pec.comune.salerno.it , scaricando la modulistica riportata sul sito e con le modalità su indicate pena la irricevibilità delle stesse.
Al momento della ricezione della domanda il SUAP procede alla verifica formale della domanda affinché la stessa possa essere dichiarata ricevibile, provvedendo a verificare:
- che i file siano nel formato sopra descritto e firmati digitalmente
- che la documentazione tecnica sia completa e firmata;
- che sia comprovato il pagamento della marca da bollo;
- l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria spettanti ai vari enti interessati dal procedimento, nella misura indicata;
- la presenza della lettera di affidamento di incarico al/ai professionista/i estensore/i delle relazioni tecniche e delle planimetrie, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59.
A seguito dell’avvenuta positiva verifica formale della domanda da parte del SUAP e del rilascio della comunicazione di avvio del procedimento al richiedente il SUAP provvede a trasmettere esclusivamente per via telematica la pratica all’Autorità competente e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, sulla base delle rispettive competenze.
Il provvedimento finale di rilascio dell’AUA viene inviato telematicamente presso l’indirizzo PEC del soggetto istante e/o suo delegato e a tutti gli enti/Uffici che hanno preso parte al procedimento.
Cosa serve
- Modello regionale di istanza AUA con relativi allegati;
- Attestazione assolvimento marca da bollo;
- Allegati tecnici relativi alla singola richiesta di Autorizzazione Ambientale.
Cosa si ottiene
Quanto costa
I costi da sostenere per il procedimento AUA sono relativi a:
- due marche da bollo da Euro 16 una per l’istanza e una per il rilascio del provvedimento finale,
- diritti di istruttoria per i singoli endoprocedimenti da attivare e da corrispondere alle rispettive Amministrazioni/Enti;
Non sono previsti diritti di istruttoria per il SUAP.
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L' AUA non si applica:
- ai progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
- nel caso in cui l’impianto sia soggetto a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 152/2006, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’ente competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;
- agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità, ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:
- procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006, sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, emissioni, etc.) di un impianto già in possesso di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208;
- procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
- autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006;
- l’autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza della falda.
- agli impianti elencati all’art. 2 comma 4 del d.P.R. n. 160/2010, vale a dire quelli che già sono esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento di sportello unico:
- gli impianti e le infrastrutture energetiche;
- le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi prioritari per lo sviluppo del Paese.
Altri soggetti competenti.
Per ulteriori approfondimenti e la documentazione specialistica verificare sui seguenti siti:
- Pagina del Settore Ambiente della Provincia di Salerno;
- Per gli Scarichi di acque reflue di tipo industriale: Sito dell' Ente Idrico Campano;
- Per le Emissioni in atmosfera: Sito dello STAP provinciale della Regione Campania;
- Per la normativa sull’inquinamento acustico e per lo scarico acque reflue in corpo ricettore superficiale: Pagina del Settore Ambiente del Comune di Salerno.
La sede del SUAP è al terzo piano di Palazzo Sant’Antuono in Via Canali n.1 (ingresso da via Dogana Vecchia 24) e riceve il pubblico - previo appuntamento da concordare via email (contattando ant.nobile@comune.salerno.it) - il martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle 16:30.
Contatti
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