La documentazione tecnica da allegare è elencata nella modulistica fornita dalla Regione Campania nella sezione "Quadro riepilogativo della documentazione"
occorre inoltre trasmettere
- lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità (in ottemperanza alla Legge Regionale 59/2018);
- Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente (in ottemperanza alla Legge Regionale 59/2018);
- modello di Dichiarazione di esistenza di eventuale relazione parentelare con dipendenti del Settore di questa Amministrazione Comunale.
La SCIA va redatta esclusivamente su apposita modulistica approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 308/2017. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi al PUC ed al RUEC vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Con la S.C.I.A, l’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione all’Amministrazione competente (Art. 19, comma 2 L. 241/1990). Da parte sua, l’Amministrazione competente dispone di 30 giorni di tempo per l’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti per l’adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi.
Resta in ogni caso salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.
Dal 1 gennaio 2019, in ottemperanza agli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 59/2018 ("Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"), le SCIA devono essere corredate anche dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità. L'amministrazione, al momento della ricezione di istanze ad intervento diretto, deve acquisire la Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
La SCIA va redatta esclusivamente su apposita modulistica approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 308/2017. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi al PUC ed al RUEC vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Con la S.C.I.A, l’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione all’Amministrazione competente (Art. 19, comma 2 L. 241/1990). Da parte sua, l’Amministrazione competente dispone di 30 giorni di tempo per l’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti per l’adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi.
Resta in ogni caso salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.
Dal 1 gennaio 2019, in ottemperanza agli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 59/2018 ("Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"), le SCIA devono essere corredate anche dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità. L'amministrazione, al momento della ricezione di istanze ad intervento diretto, deve acquisire la Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
SI RACCOMANDA DI PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN UN UNICO FILE FORMATO PDF E DI ALLEGARE LA SCHEDA DI INFORMATIVA DELLA PRIVACY SOTTOSCRITTA.