Ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente), i cittadini italiani e gli stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo possono chiedere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
Trascorso un anno (calcolato comprendendo i quattro mesi di dimora precedenti all'iscrizione nello schedario), l'ufficio valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe della popolazione residente, anche con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente residenza.
L'iscrizione temporanea non può essere concessa se a richiederlo è persona già residente nel Comune.