Descrizione
CENSIMENTO E MANUTENZIONE AMIANTO
Autonotifica obbligatoria
I L S I N D A C O
VISTO
- l'art. 10, comma 1 della Legge 27/03/1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2 della Legge 257/1992 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- che i piani regionali richiamati dall'art. 10 della Legge n. 257/1992 devono prevedere,tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;
DATO ATTO
- che con deliberazione di Consiglio Regionale n° 64/2001 la Regione Campania ha approvato il “Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini dei pericoli derivanti dall’amianto” contenente anche le attività previste per il censimento delle strutture e dei manufatti che contengono amianto;
- che con deliberazione di G.R. n° 629 del 21.04.2005 e successivo Decreto Dirigenziale n° 375/2006 la Regione Campania ha affidato all’ARPA Campania la realizzazione della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio della Regione, con priorità per gli edifici pubblici e per i locali aperti al pubblico o ad utilizzazione collettiva;
- che il comma 5 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle A.S.L. la presenza dì amianto fioccato o in matrice friabile presente negli edifici;
Considerato
- che i proprietari di strutture, manufatti e/o immobili hanno l’obbligo di comunicare la presenza di amianto e soprattutto, in caso di presenza di elementi in amianto in cattivo stato di conservazione, hanno l’obbligo di bonifica e messa in sicurezza del sito sulla base della vigente normativa;
- che l’Amministrazione Comunale ritiene necessario ed urgente, al fine della tutela della salute pubblica e privata, accelerare l’iter conoscitivo sulla diffusione dell’amianto sul territorio comunale, ai fini di effettuare collaborazione istituzionale con ARPAC;
- la Regione Campania ha trasmesso specifiche schede, predisposte dall’Arpa Campania , per la rilevazione dei dati, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e utili ai fini della mappatura ai sensi del DM 101/2003, che si allegano alla presente ordinanza;
- che il censimento, ai sensi dell’ art.12 comma del D.P.R. 08/08/1994, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti ;
- che ai fini di evitare rischi per la salute pubblica occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) liberi o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa redazione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento del mca e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;
DATO ATTO che i dati della rilevazione dei siti interessati dalla presenza di amianto saranno successivamente inviati alla Regione Campania Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema UOD 06- Bonifiche ed all’ARPAC;
VISTI,
• gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
• la Legge 27/03/1992, n. 257;
• il D.M. 06/09/1994;
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
O R D I N A
- a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto,
- a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatta,
- ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere,
entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:
1. ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo delle schede di autonotifica scaricabile presso direttamente dal sito internet istituzionale (www.comune.salerno.it) La scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile e/o dei locali va trasmessa al Protocollo Generale del Comune o a protocollo@pec.comune.salerno.it.
2. all’attuazione delle azioni e/o interventi previsti dal DM 06/06/1994, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica;
AVVERTE
che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:
- i soggetti, già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze Diffide o Segnalazioni;
- i soggetti che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente all’01/01/2014, i quali potranno trasmettere le schede di censimento, debitamente compilate, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);
- chiunque, in caso di presenza di manufatti e/o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta;
- che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4;
- che l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 e 650 del c.p.p.;
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Salerno e la diffusione a mezzo stampa attraverso i canali istituzionali del Comune
INVIA E COMUNICA
Copia della presente al Sig Prefetto della Provincia di Salerno, Al Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, all’ A.R.P.A.C. dip. Prov. di Salerno, alla Regione Campania Direzione Generale per l’Ambiente e l’ Eciosistema UOD 06 – Bonifiche, alla Provincia di Salerno – Settore Ambiente e Tutela del Territorio, al Comando Polizia Municipale.
IL SINDACO
Vincenzo Napoli
Autonotifica obbligatoria
I L S I N D A C O
VISTO
- l'art. 10, comma 1 della Legge 27/03/1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2 della Legge 257/1992 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- che i piani regionali richiamati dall'art. 10 della Legge n. 257/1992 devono prevedere,tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;
DATO ATTO
- che con deliberazione di Consiglio Regionale n° 64/2001 la Regione Campania ha approvato il “Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini dei pericoli derivanti dall’amianto” contenente anche le attività previste per il censimento delle strutture e dei manufatti che contengono amianto;
- che con deliberazione di G.R. n° 629 del 21.04.2005 e successivo Decreto Dirigenziale n° 375/2006 la Regione Campania ha affidato all’ARPA Campania la realizzazione della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio della Regione, con priorità per gli edifici pubblici e per i locali aperti al pubblico o ad utilizzazione collettiva;
- che il comma 5 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle A.S.L. la presenza dì amianto fioccato o in matrice friabile presente negli edifici;
Considerato
- che i proprietari di strutture, manufatti e/o immobili hanno l’obbligo di comunicare la presenza di amianto e soprattutto, in caso di presenza di elementi in amianto in cattivo stato di conservazione, hanno l’obbligo di bonifica e messa in sicurezza del sito sulla base della vigente normativa;
- che l’Amministrazione Comunale ritiene necessario ed urgente, al fine della tutela della salute pubblica e privata, accelerare l’iter conoscitivo sulla diffusione dell’amianto sul territorio comunale, ai fini di effettuare collaborazione istituzionale con ARPAC;
- la Regione Campania ha trasmesso specifiche schede, predisposte dall’Arpa Campania , per la rilevazione dei dati, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e utili ai fini della mappatura ai sensi del DM 101/2003, che si allegano alla presente ordinanza;
- che il censimento, ai sensi dell’ art.12 comma del D.P.R. 08/08/1994, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti ;
- che ai fini di evitare rischi per la salute pubblica occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) liberi o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa redazione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento del mca e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;
DATO ATTO che i dati della rilevazione dei siti interessati dalla presenza di amianto saranno successivamente inviati alla Regione Campania Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema UOD 06- Bonifiche ed all’ARPAC;
VISTI,
• gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
• la Legge 27/03/1992, n. 257;
• il D.M. 06/09/1994;
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
O R D I N A
- a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto,
- a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatta,
- ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere,
entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:
1. ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo delle schede di autonotifica scaricabile presso direttamente dal sito internet istituzionale (www.comune.salerno.it) La scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile e/o dei locali va trasmessa al Protocollo Generale del Comune o a protocollo@pec.comune.salerno.it.
2. all’attuazione delle azioni e/o interventi previsti dal DM 06/06/1994, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica;
AVVERTE
che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:
- i soggetti, già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze Diffide o Segnalazioni;
- i soggetti che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente all’01/01/2014, i quali potranno trasmettere le schede di censimento, debitamente compilate, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);
- chiunque, in caso di presenza di manufatti e/o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta;
- che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4;
- che l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 e 650 del c.p.p.;
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Salerno e la diffusione a mezzo stampa attraverso i canali istituzionali del Comune
INVIA E COMUNICA
Copia della presente al Sig Prefetto della Provincia di Salerno, Al Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, all’ A.R.P.A.C. dip. Prov. di Salerno, alla Regione Campania Direzione Generale per l’Ambiente e l’ Eciosistema UOD 06 – Bonifiche, alla Provincia di Salerno – Settore Ambiente e Tutela del Territorio, al Comando Polizia Municipale.
IL SINDACO
Vincenzo Napoli