Divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e in lattine in occasione dil Luci d'Artista

Dettagli della notizia

L'ordinanza sindacale valida fino al termine della manifestazione

Data:

07 dicembre 2017

Data scadenza:

20 gennaio 2025

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

Oggetto: Divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e in lattine in occasione della manifestazione "Salerno - Luci d'Artista" previ-sta nel periodo Novembre 2017 - Gennaio 2018. 

                                                                                    I L S I N D A C O

CONSIDERATO che:
• nel periodo novembre 2017 – gennaio 2018 il Comune di Salerno organizza l’evento "Salerno - Luci d'Artista";
• nel predetto periodo è previsto un notevole afflusso di visitatori;
• per esigenze sottese al pubblico interesse e all'ordine pubblico, con precedente Ordinanza n. 1888899 del 10.11.2017 sono state im-partite disposizioni circa il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattine in aree pubbliche e il di-vieto rivolto ai pubblici esercizi di posizionare arredi vari (dehors) nel centro storico, nel tratto compreso tra Piazza Portanova e la Chiesa dell'Annunziata;
• che l'efficacia di dette disposizioni è limitata alla durata della predetta manifestazione.

RITENUTO, anche alla luce dei sopralluoghi e delle verifiche puntuali condotte sui luoghi dell'evento da parte del Coordinatore della Sicu-rezza, di dover ampliare e meglio precisare la portata delle suddette disposizioni;

VISTA
• la necessità d'individuare ulteriori vulnerabilità delle aree del centro storico;
• la nota, trasmessa via PEC in data 18.11.2017 del predetto professionista incaricato.

VISTO
• l’art. 54, del D.L. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali e successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A

1. E’ vietato su tutto il territorio comunale, nei giorni dei fine settimana e festivi infrasettimanali del periodo novembre 2017 - gennaio 2018 la vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o in lattine; la somministrazione di bevande potrà essere effettuata esclusivamente in bicchieri di carta o in contenitori o bottiglie di plastica;
2. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
3. E' vietato l’utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
4. Ogni esercente un pubblico esercizio ricadente in area ricompresa tra piazza Vittorio Veneto e largo Campo, al fine di mantenere il dehors nella zona di suolo pubblico autorizzata, dovrà produrre tempestivamente al Settore Attività Produttive del Comune di Saler-no una dichiarazione resa in forma di autocertificazione secondo lo schema redatto dal coordinatore della sicurezza e allegato alla presente ordinanza;
5. La somministrazione di bevande da consumarsi nei dehors esterni potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
6. Le bottiglie dedicate alla somministrazione non potranno stazionare sui singoli tavolini dei dehors esterni, ma raccolte in prossimità dell'ingresso e sorvegliate da un addetto al pubblico esercizio che, quindi, s'incaricherà, di volta in volta, di mescerne il contenuto ai singoli avventori;
7. È vietato comunque il posizionamento di sedie, tavolini e materiali ingombranti lungo le strade del centro cittadino da piazza Vitto-rio Veneto alla chiesa dell’Annunziata, individuate come percorsi o vie di fuga nel piano di sicurezza redatto dal coordinatore della safety e security incaricato ing. Gerardo Rizzo (tavole N2.4 e N2.6);
8. Che la presente Ordinanza, già preventivamente comunicata al sig. Prefetto, venga trasmessa:
Alla Questura, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale.

Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all’art. 7-bis - Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E M A N D A
agli Uffici Comunali affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.
Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza ed esecuzione della presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubbli-cazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il S I N D A C O
Vincenzo NAPOLI
 
Ultimo aggiornamento

06/12/2024, 14:09

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