per "blocco" si intende la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
Ai sensi dell'art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11 e ss.mm.ii. la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
L'istanza in oggetto è regolamentata dall'art. 14 co. 14 del "Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2023, di cui si riporta di seguito un estratto.
14. Pur non essendo possibile fornire al cittadino, al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, l’accesso alle immagini, è possibile chiederne il blocco, secondo modulistica predisposta dall’ente, ossia evitare la cancellazione automatica delle immagini qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- Presenza di un reato;
- Richiesta pervenuta entro 24 ore dal fatto;
- Esistenza di proposta denuncia querela effettuata presso le forze dell’ordine;