Agevolazioni IMU per Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

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Procedimento per ottenere agevolazioni IMU per Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati inagibili/inabitabili

A chi è rivolto

Possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati storici o dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Possono presentare la dichiarazione IMU i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati storici o dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o i soggetti delegati, muniti di apposita delega.

Descrizione

Le agevolazioni IMU, disciplinate nel Regolamento IMU approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.07.2020, devono essere richieste entro l’anno d’imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici.

La base imponibile, ai sensi dell'art.1, comma 747 lettere a) e b) della Legge n. 160/2019, è ridotta del 50 per cento:

  • Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

  • Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Come fare

Il soggetto interessato deve presentare:

  1. Dichiarazione IMU
  2. dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato o della storicità dell’immobile dichiarata dal Ministero così come disciplinato dal Dlgs n. 42/04.

tramite:

Cosa serve

Per il procedimento occorre dimostrare, a seconda dei casi:

La storicità di un immobile che deve essere dichiarata dal decreto del Ministero così come disciplinato dal Dlgs n. 42/04.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità che può essere accertato:

  • da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

  • dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato o della storicità dell’immobile dichiarata dal Ministero così come disciplinato dal Dlgs n. 42/04.

In ogni caso, la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata all’Ufficio IMU.

Cosa si ottiene

Il soggetto passivo tramite la presentazione dell’apposita documentazione consente al Comune di avviare l’iter per la verifica ed il riconoscimento della storicità e dell’inagibilità/inabitabilità dell’immobile e conseguentemente dell’agevolazione.

Quanto costa

La presentazione della dichiarazione IMU non prevede costi o tariffe.

Nel caso in cui l’inagibilità/inabitabilità venga accertata, mediante apposita richiesta, dall’ufficio tecnico del Comune sono previsti dei costi a carico del possessore dell’immobile.

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  • Giovedì: 9.00 - 12.00 e 15.30-16.30.

Documenti

Dichiarazione Imu

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Pagina aggiornata il 10/12/2024

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