Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 241/1990, incontra i limiti posti dalla normativa vigente, ed è riservato ai soggetti “interessati”, previa dimostrazione dell’interesse ad effettuare accesso (art. 22).
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata (art. 25 comma 2).
Normativa di riferimento:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare Capo V
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”