L’iscrizione può essere richiesta dai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti, previsti dagli artt. 9 e 10 della L. n. 287/1951
L’iscrizione può essere richiesta dai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti, previsti dagli artt. 9 e 10 della L. n. 287/1951:
- godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- titolo di studio: diploma di scuola secondaria inferiore (scuola media), per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’Assise; diploma di scuola secondaria superiore, per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello.
Sono incompatibili con l’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.